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e intermediazione nella trattazione degli atti pubblici: denuncia di decesso allo stato civile del comune competente e contatto con gli annessi uffici cimiteriali.

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Christian De Carlo Onoranze Funebri srl

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Sede di Castellarano: Via Roma, 36

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INSIEME A VOI

"La vita è un'avventura con un inizio deciso da altri, una fine non voluta da noi, e tanti intermezzi scelti a caso dal caso."

ROBERTO GERVASO

 

In questa sezione potrete leggere informazioni e avere chiarimenti su temi importanti. 

Ogni nostro ragionamento e riflessione, parte dall'esigenza di offrirvi risposte concrete
che potranno alleviare e favorire le vostre scelte.

 

SERVIZI LEGALI

  • ASSISTENZA IN CASO DI SINISTRI MORTALI
  • ASSISTENZA IN CASO DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE

 

 

ASSISTENZA IN CASO DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE 

La successione a causa di morte permette ad un soggetto di subentrare a un altro (il defunto) al momento della morte di quest’ultimo, nella titolarità di uno o più rapporti giuridici di natura patrimoniale. La legge prevede due sole forme di successione, quella legale e quella testamentaria. È vietata ogni altra modalità di trasmissione del patrimonio.

 

La successione può essere:

  • interamente testamentaria
  • interamente legittima (per legge)
  • in parte testamentaria ed in parte legittima

 

La successione può riguardare tutti i beni del defunto ovvero solo determinati beni/diritti specificatamente individuati. 

 

Sono trasmissibili:

  • diritti patrimoniali
  • diritti potestativi: diritto di riscatto nella vendita
  • diritto di far annullare /rescindere/risolvere un contratto
  • diritto di recesso e diritto acquisto in base ad un preliminare
  • diritto di accettare l’eredità (solo tramite successione universale)
  • Fisco: si trasmettono agli eredi i debiti di imposta e si verifica una successione del rapporto tributario nel suo complesso 

 

Sono intrasmissibili:

  • diritti reali collegati alla vita del defunto
  • contratti basati sul rapporto di fiducia personale
  • diritti della personalità 
  • stati familiari
  • diritti/obblighi derivanti da rapporti di diritto pubblico (multe, ammende, licenze di commercio)
  • rapporti strettamente legati alla vita del defunto

 

Il procedimento successorio consta di 4 fasi:

  1. apertura della successione → indica il momento in cui inizia il fenomeno successorio e coincide con la morte del soggetto
  2. vocazione → è la designazione dei soggetti che, per legge o per testamento, sono chiamati a succedere
  3. delazione → è quel complesso di diritti, doveri e altre situazioni giuridiche trasmissibili che, alla morte del titolare, vengono offerti al soggetto che gli succede
  4. acquisto dell’eredità → si compie mediante un atto di accettazione espressa o tacita

 

 

SUCCESSIONE PER TESTAMENTO

Il testamento è un atto formale con cui taluno dispone di tutte o parte delle proprie sostanze patrimoniali e non per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

 

Sempre revocabile.

 

Alla morte di una persona bisogna accertarsi quanto prima se questa aveva predisposto un testamento. In mancanza di informazioni certe circa l’esistenza o meno di un testamento, è possibile effettuare la ricerca di un testamento presso Consiglio Notarile del distretto di residenza del defunto oppure all’archivio notarile oppure tramite un legale etc. 

 

Il testamento deve essere pubblicato senza indugio.

 

Tre tipi di testamento:

 

OLOGRAFO (art. 602 c.c.)

È la forma più semplice e meno costosa con cui un soggetto può disporre dei propri beni. Esso si caratterizza per tre requisiti:

  1. la scrittura autografa (di pugno) per intero di mano del testatore
  2. la data
  3. la sottoscrizione

 

Conservazione:

  • propria / altrui abitazione
  • persona di fiducia/professionista
  • depositato presso un Notaio

 

Svantaggi:

  • incertezza sulla scelta delle espressioni da usare
  • rischio di ambiguità
  • frasi e concetti atecninci con errori di diritto
  • possibilità di smarrimento/reperibilità da parte degli eredi
  • soppressione/alterazione/falsificazioni

 

PUBBLICO (art. 603 c.c.)

Si perfeziona innanzi al Notaio, alla presenza di due testimoni nel rispetto di un preciso procedimento legale. Il testatore, alla presenza di due testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale viene redatta per iscritto a cura del Notaio stesso, previ gli opportuni accertamenti del caso. 

 

Conservazione: presso lo studio notarile del Notaio rogante all’interno del fascicolo degli atti mortis causa fino a quando il testatore è in vita

 

Vantaggi:

  • maggior sicurezza (per inficiarne la validità non basta il disconoscimento ma serve la querela di falso)
  • improbabili casi di smarrimento
  • apporto tecnico del Notaio

 

Svantaggi:

  • costi di redazione e conservazione
  • mancanza di assoluta segretezza

 

SEGRETO (art. 604 c.c.)

È scritto dal testatore o da un terzo e consegnato in busta chiusa ad un Notaio affinché lo custodisca e lo renda pubblico dopo la morte del testatore. 

Consta di due parti: la scheda testamentaria e verbale di ricevimento da parte del Notaio alla presenza di due testimoni. 

 

Conservazione: presso studio Notarile 

 

Vantaggi:

  • segretezza 
  • sicurezza circa la conservazione e pubblicazione dopo la morte

 

Svantaggi:

  • incertezza sulla scelta delle espressioni da usare
  • rischio di ambiguità
  • frasi e concetti atecninci con errori di diritto 
  • costi di conservazione


 

INTERNAZIONALE

Forma particolare di testamento che può essere utilizzato da un italiano in Italia, da italiani all’estero (presso autorità diplomatica o consolare o altro soggetto abilitato a ricevere questa forma di testamento) oppure da stranieri in Italia (provenienti da paesi che abbiamo aderito alla Convenzione oppure da un paese che riconosca la validità di un testamento redatto all’estero).


 

TESTAMENTI SPECIALI

In situazioni particolari il legislatore ha previsto dei testamenti speciali ammettendone la validità pur in mancanza di certi formalismi. Per tutti è prescritta la forma scritta. Hanno una durata di tre mesi dal ritorno ad una situazione di normalità dopodiché il testatore deve predisporre un nuovo testamento.

 

Ipotesi specifiche:

  • malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (art.li 609-610 c.c.)
  • a bordo di navi (art.li 611-615 c.c.)
  • a bordo di aerei (art. 616 c.c.)
  • operazioni militari (art.li 617-619 c.c.)

 

 

 

SUCCESSIONE LEGITTIMA (PER LEGGE)
 

In assenza di un testamento valido è la legge a stabilire quali parenti ereditano e in quale misura (art.li 565 ss. c.c.)

Per regola generale i parenti più prossimi escludono i più remoti.

I chiamati all’eredità sono: 

  • coniuge superstite
  • figli
  • genitori
  • fratelli e sorelle 
  • ascendenti
  • parenti ulteriori



 

DONAZIONE DOPO LA MORTE 

Ogni cittadino maggiorenne può esprimere il proprio consenso o dissenso finalizzato alla donazione di organi e tessuti dopo la morte attraverso una delle seguenti modalità:

  • presso gli uffici anagrafe dei Comuni al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità
  • compilando il modulo dell'AIDO (Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule): online (se si è in possesso della SPID o della firma digitale) o presso una delle sedi della associazione
  • firmando il modulo presso la propria ASL di riferimento
  • compilando il tesserino del CNT o il tesserino blu del Ministero della Salute, oppure una delle donor card distribuite dalle associazioni di settore; in questo caso è necessario custodire questa dichiarazione tra i propri documenti personali
  • riportando la propria volontà su un foglio bianco, comprensivo di data e firma; anche in questo caso è necessario custodire questa dichiarazione tra i propri documenti personali

 

É opportuno comunicare la propria decisione ai familiari.

 

Questi modi sono tutti pienamente validi ai sensi di legge. La dichiarazione resa all’ASL, al Comune e all’AIDO è registrata nel Sistema Informativo Trapianti e consultabile dai medici per verificare, in caso di necessità, l’esistenza di un’espressione di volontà sulla donazione.

 

Si può cambiare idea sulla donazione in qualsiasi momento poiché, in caso di accertamento della volontà espressa in vita, fa sempre fede l’ultima dichiarazione resa in ordine temporale. Non esistono limiti di età per esprimersi sulla donazione di organi e tessuti.

 

Nel caso in cui la persona non abbia rilasciato in vita una dichiarazione in merito alla donazione di organi e tessuti, il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto (nell’ordine: coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) non si oppongono alla donazione. Per i minori sono sempre i genitori a decidere; se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.

 

La dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti non è obbligatoria nel nostro Paese. 

 

Gli organi che possono essere donati dopo la morte sono: cuore, polmoni, rene, fegato, pancreas e intestino; tra i tessuti: pelle, ossa, tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni. Espressamente vietata dalla legge è la donazione del cervello e delle gonadi.

 

TESTAMENTO BIOLOGICO (DAT)

In vigore dal 31 gennaio 2018 la legge sul testamento biologico (legge 2 dicembre 2017, n. 219 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018).


Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o al rifiuto di determinati:

accertamenti diagnosticiscelte terapeutiche (in generale)singoli trattamenti sanitari (in particolare)


    Può essere redatto mediante:

    atto pubblicoscrittura privata autenticata da Notaioscrittura privata semplice consegnata personalmente all’ufficio di Stato Civile del comune di residenza del testatoreL’atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto


      Elementi necessari:

      la capacità di intendere e volere del disponentela sua manifestazione di volontà in materia di trattamenti sanitarila nomina di un fiduciario, incaricato di dare attuazione alla sua volontàeventuale nomina di un sostituto fiduciario


        Sempre revocabile e modificabile.

         

         

         

        FONTE:  Studio Legale Avv. Benedetta Gabrielli

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